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Modalità di accesso al regime forfettario

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Il regime forfetario rappresenta il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte e professionale (circolare 5 dicembre 2023, n. 32/E), purché nell’anno precedente siano stati rispettati i seguenti requisiti:

  • conseguito ricavi e percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori al limite normativamente previsto di 85.000 euro;
  • sostenuto spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi.

 

Modalità di accesso

L’opzione per il regime forfetario avviene compilando il quadro B nel Modello AA9/12, relativo alle persone fisiche, ove è previsto uno specifico box nel quale i soggetti che iniziano l’attività possono comunicare l’opzione per il regime forfetario, presumendo il rispetto delle condizioni legislative per avvalersi del regime agevolato.

l’Agenzia delle Entrate ha chiarito (risposta ad istanza di interpello n. 195/2019) che il contribuente che, al momento in cui comunica l’inizio dell’attività, compilando la relativa modulistica, sia a conoscenza che il limite-soglia dei ricavi e dei compensi al 31 dicembre verrà sicuramente superato, non può adottare il regime forfetario.

Regime naturale

Poiché il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva (circolare 19 febbraio 2015 n. 6/E), in quanto basta il comportamento concludente, cioè comportandosi secondo quanto previsto da tale regime.

Possono accedere al regime forfetario anche coloro che negli anni precedenti esercitavano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo adottando un altro regime contabile, qualora al 31 dicembre dell’anno precedente siano in possesso di tutti i requisiti di cui alla Legge n. 190/2014 e successive modificazioni (avere già esercitato o meno l’attività prima di accedere al regime forfetario ha rilevanza ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva applicabile).

Comunicazioni

I contribuenti interessati a fruire del regime contributivo agevolato, devono comunque inviare apposita comunicazione all’INPS, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, che prevede una riduzione dell’importo dovuto a titolo di contributi previdenziali.

La comunicazione che sussistono le condizioni del regime forfetario (comma 54 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190)  e l’assenza di cause ostative (comma 57 del medesimo art. 1) deve essere fatta in sede di dichiarazione dei redditi, barrando delle specifiche caselle nel quadro LM del modello dichiarativo (rigo LM21).

Fuoriuscita

La fuoriuscita dal regime forfetario a favore del regime ordinario, ai fini IVA e/o redditi avviene in base al comportamento concludente.  E’ vincolante per almeno un triennio e si estende successivamente di anno in anno, fatte salve modifiche normative.

Comportamento concludente e regime fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, nella circolare n. 7/E del 28 gennaio 2008, che ai fini della determinazione del regime applicabile varrà il principio del comportamento concludente, specificando quei comportamenti non ritenuti concludenti della volontà di volersi avvalere del regime ordinario:

  • l’emissione della fattura con addebito di imposta: si ritiene che tale comportamento possa essere causato dalle incertezze applicative delle novità introdotte e, dunque, non sia di per sè sola espressiva della volontà di non avvalersi del regime agevolato. Pertanto i contribuenti che intendono avvalersi del regime forfetario dovranno provvedere ad emettere delle note di variazione (dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972). Analoghi comportamenti debbono essere seguiti nel caso di emissione di fattura- ricevuta fiscale;
  • l’emissione di un documento commerciale nel quale è indicato l’ammontare dell’IVA;
  • l’istituzione e la tenuta dei registri IVA: non si ritiene che tali comportamenti integrino gli estremi del comportamento concludente, visto che gli stessi possono essere adottati al fine di monitorare il rispetto del limite dei ricavi e dei compensi per la permanenza nel regime agevolato (che esonera dagli obblighi di tenuta dei registri IVA)

Il comportamento del contribuente potrà essere considerato inequivocabilmente espressivo dell’opzione per il regime ordinario  se, unitamente alle azioni sopra indicate, egli abbia esercitato il diritto alla detrazione e proceduto alle liquidazioni periodiche del tributo.

Nella risposta a distanza di interpello n. 378/2021, l’Agenzia delle Entrate ha risposto negativamente ad un contribuente che voleva aderire a posteriori al regime forfettario, in quanto durante l’esercizio fiscale tutte le fatture erano state emesse in applicazione del regime ordinario. 

L’Agenzia ha ricordato (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442), che “l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività”.

Errata applicazione del regime forfettario

L’Agenzia delle entrate, ha chiarito alcuni aspetti importanti per i contribuenti che, dopo essersi accorti di aver erroneamente applicato il regime forfettario, avevano l’intenzione di regolarizzare la loro posizione. 

Nelle risposte alle istanze di interpello n. 500/2019 e 245/2023, l’amministrazione finanziaria ha affermato che per regolarizzare la situazione in cui un contribuente ha adottato per errore il regime forfettario, sono previste due possibilità:

  • emissione di note di variazione in aumento ai sensi dell’art. 26, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, ad integrazione delle fatture originarie emesse senza applicazione dell’IVA, con indicazione della ritenuta d’acconto;
  • emissione di note di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972, a storno delle fatture originarie (emesse senza applicazione dell’IVA) ed emissione di nuove fatture (con applicazione dell’IVA) al fine integrare le fatture originarie, esercitare la rivalsa IVA, indicare le ritenute d’acconto.

Nella risposta ad istanza di interpello 8 marzo 2023, n. 245, a fronte di un caso specifico sottoposto all’amministrazione finanziaria, è stato chiarito che, qualora i compensi fatturati e percepiti dal collaboratore/sostituito siano stati correttamente dichiarati  e siano state versate imposte, interessi e sanzioni, il sostituto d’imposta non deve eseguire il versamento delle ritenute d’acconto non operate, né presentare le CU ed il modello 770 “integrativo”. Al contrario, con riguardo ai compensi in regime forfetario corrisposti e non ancora dichiarati da parte del collaboratore/sostituito, per i quali egli ha emesso note di credito a storno delle predette fatture e riemesso fatture in regime ordinario, il sostituto deve operare, seppur tardivamente, le ritenute d’acconto e versarle con maggiorazione a titolo di interesse, rilasciare la CU e presentare il modello 770 indicando i dati corretti.

Passaggio dal regime dei minimi al regime forfettario

L’entrata in vigore della Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) ha causato l’abrogazione di tutti i regimi agevolati precedentemente esistenti, quindi non è più possibile aderire al regime dei minimi, anche se è possibile rimanere in tale regime fino alla sua scadenza naturale  o al verificarsi di una causa di fuoriuscita.

Coloro che fino al 2015 si sono avvalsi regime dei minimi possono continuare ad applicarlo in via transitoria e fino alla scadenza naturale, cioè fino il completamento del quinquennio e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età (ad esempio una persona fisica di 22 anni che ha aperto attività nel 2015 avvalendosi del regime dei minimi, potrà rimanere in tale regime fino al 2032). 

È possibile “transitare” dal regime dei minimi al regime forfetario anche per opzione, se  ritenuto più vantaggioso. Questa ipotesi si può verificare nei casi in cui l’importo dei costi forfetizzati sia superiore ai costi effettivamente sostenuti, anche se nel regime forfetario l’aliquota dell’imposta sostitutiva è del 15% rispetto a quella del 5% prevista “a regime” per i contribuenti minimi.

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