immobili ad uso promiscuo
Gli immobili sono considerati ad uso promiscuo quando hanno destinazione mista: possono essere utilizzati sia come abitazione personale sia come luogo per lo svolgimento dell’attività professionale o artistica, indipendentemente dalla porzione dell’unità immobiliare impiegata (Agenzia delle Entrate circolare n. 35/E/2012).
Le regole sull’utilizzo di parte dell’abitazione per svolgere un’attività autonoma sono definite dall’art. 54 comma 3 del TUIR.
Vantaggi dell’uso promiscuo dell’abitazione
Per gli immobili ad uso promiscuo è possibile dedurre una somma pari al 50% della rendita o del canone, nel caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio della professione nel medesimo comune (art. 54, comma 3, TUIR).
Anche nel caso di immobili in leasing, utilizzati promiscuamente, è possibile dedurre il 50% del canone o della rendita catastale, sempre a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio della professione nel medesimo comune.
Hai fini della deduzione è irrilevante la porzione dell’unità immobiliare che il professionista decide di utilizzare (es. la metà ovvero solo una stanza).
Nella stessa misura del 50% sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili (anche se in bolletta è indicato solo il codice fiscale del professionista e non anche la partita IVA), nonché quelle relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono (art. 54, comma 3, TUIR).
E’ possibile fruire dei bonus edilizi calcolando la detrazione del 50% delle spese, in quanto sono agevolabili gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di impresa (Agenzia delle Entrate circolare 23/E/2022)
Per quanto riguarda la detrazione dell’Iva, sarà detraibile quella riconducibile alla parte di consumi legati allo svolgimento dell’attività professionale.
Gli immobili adibiti ad uso promiscuo non possono essere considerati beni strumentali, in quanto questi ultimi sono utilizzati esclusivamente per l’attività professionali e concorrono a formare il reddito di impresa. Tale requisito non è soddisfatto nel caso dell’utilizzo promiscuo.
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