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Obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori nel Registro delle imprese

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Entro il 30 giugno 2025 gli amministratori di imprese costituite prima del 1° gennaio 2025 in forma societaria (società di persone o di capitale – con esclusione della società semplice, con la sola eccezione delle società semplici che esercitano l’attività agricola e delle società di mutuo soccorso, non si applica ai consorzi e alle società consortili) hanno l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese oltre all’indirizzo PEC della società anche quello degli amministratori.

Comunicazione PEC

L’oggetto di comunicazione è la PEC di tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche, liquidatori o liquidatori giudiziari) cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, in presenza di una pluralità di amministratori, deve essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi, se invece un medesimo soggetto svolga l’incarico di amministratore a favore di una pluralità di imprese, potrà indicare per ciascuna di esse una medesima PEC.

L’omessa indicazione della PEC dell’amministratore impedisce la conclusione del procedimento di iscrizione o di nomina, portando alla sospensione dell’istruttoria da parte della Camera di Commercio.
Pur non essendo previste sanzioni specifiche, l’omessa comunicazione della PEC rientra nelle violazioni sanzionate dall’art. 2630 c.c., con una multa da 103 a 1.032 euro, ridotta a un terzo se la comunicazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza.

Lo Studio Damiani, fondato a Roma nel 2005, offre consulenza ad aziende e privati.
Siamo specializzati nel settore delle Pratiche Amministrative e nella gestione di formalità e adempimenti verso Enti e Pubbliche Amministrazioni in generale.
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Marco Damiani
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