Studio Commercialista Marco Damiani

regime forfettario

Ti trovi qui Home » Consulenza tributaria e fiscale » Regime forfettario

Il regime forfetario è stato introdotto con la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di Bilancio 2015), cui sono seguite le modifiche delle leggi n. 208 del 28 dicembre 2015, n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) e n. 160 del 27 dicembre 2019. La Legge di Bilancio 2024 ha confermato le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023.

Il regime forfettario è l’unico regime fiscale agevolato attualmente disponibile in Italia e garantisce un’aliquota del 15% sull’imponibile, ridotta al 5% per i primi cinque anni per chi avvia una nuova attività. Dati i costi inferiori e gli adempimenti ridotti può rappresentare regime molto conveniente, in particolare per le attività di impresa o di lavoro autonomo.

Il regime forfettario: cosa è?

Il Regime forfetario è un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni.

Il regime forfettario è l’unico regime fiscale agevolato attualmente disponibile in Italia.

L’entrata in vigore della Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) ha causato l’abrogazione di tutti i regimi agevolati precedentemente esistenti:

  • il regime delle nuove iniziative produttive,
  • il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, detto regime dei nuovi minimi,
  • il regime contabile agevolato per gli “ex minimi”.

 

Il nuovo regime forfettario, dal 2016, può essere utilizzato sia dai contribuenti che intendono intraprendere una nuova attività sia dai soggetti già in attività, previa la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa. 

Fanno eccezione coloro che fino al 2015 si sono avvalsi regime dei “minimi” (regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) i quali possono continuare ad applicarlo in via transitoria e fino alla scadenza naturale, cioè fino il completamento del quinquennio e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età (ad esempio una persona fisica di 22 anni che ha aperto attività nel 2015 avvalendosi del regime dei minimi, potrà rimanere in tale regime fino al 2032). 

Requisiti di accesso al regime forfettario

Per accedere al regime agevolato bisogna rispettare un requisito soggettivo e due requisiti oggettivi:

REQUISITO SOGGETTIVO

Può accedere al regime forfettario una persona fisica che eserciti un’attività d’impresa, di arte o professione (incluse le imprese familiari), cioè un libero professionista o una ditta individuale. Società e associazioni professionali, invece, sono escluse.

REQUISITI  OGGETTIVI

limite dei compensi e dei ricavi

Il primo requisito oggettivo per accedere al forfettario, riguarda i ricavi e i compensi dell’ attività: l’insieme di queste somme non deve superare gli 85.000 € annui. 

Il limite di 85.000 € va ridotto in proporzione ai mesi di operatività, cioè contando i giorni (n) di attività effettiva (85.000/365)*n.  

L’attuale limite dei ricavi e dei compensi di 85.000 € (precedentemente di 65.000 €) è stato stabilito con la legge di bilancio 2023.

Per calcolare “ricavi e compensi” bisogna sommare tutte le entrate dell’ attività, senza sottrarre eventuali uscite (affitto, strumentazione, dipendenti ecc.): le spese sostenute non hanno rilevanza in questo regime.

Se si esercitano contemporaneamente più attività si dovranno sommare ricavi e compensi ottenuti da ciascuna di esse.

Limite delle spese per personale dipendente o per lavoro accessorio

Il secondo requisito oggettivo per l’accesso al forfettario è stato reintrodotto dalla legge di bilancio del 2020 e riguarda le spese sostenute per personale dipendente o per lavoro accessorio. Tali somme non possono superare il limite di 20.000 €. Tale limite, con una soglia più bassa (di 5.000 €), esisteva già in passato ed era stato abolito nel 2019. La legge di bilancio del 2020 l’ha reintrodotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, elevandolo a 20.000 €.

Costo complessivo dei beni strumentali 

Tra i requisiti per l’accesso al regime forfettario era previsto anche il costo dei beni strumentali inferiore ai 20.000 € (al lordo degli ammortamenti) che però è stato abrogato nel 2019.  

Sintesi dei requisiti di accesso al regime forfettario

REQUISITI OGGETTIVI

Descrizione

Limite oggettivo

Persona fisica che esercita un’attività d’impresa, di arte o professione.

REQUISITI SOGGETTIVI

Ammontare

Limite dei compensi e dei ricavi

€ 85.000 per tutte le attività

Limite delle spese per personale dipendente o per lavoro accessorio

€ 20.000 lordi

Costo beni strumentali

Abrogato dal 2019

Cause di esclusione dal regime agevolato

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Cause di cessazione del regime forfettario

Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso, oppure si verifica una delle cause di esclusione previste.

Se nel corso dell’anno si supera la soglia di 85.000 €, che resta comunque inferiore a 100.000 €, nel successivo anno bisognerà adottare il regime ordinario. Se i ricavi e i compensi percepiti invece superano i 100.000 €, il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso, a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite.

Fuoriuscita dal regime agevolato:

LIMITE

€85.000

Il superamento della soglia di 85.000 euro nel 2024, determina la fuoriuscita dal regime a decorrere dall’anno successivo, se si rispetta il limite di € 100.000.

LIMITE

€100.000

Il superamento della soglia di 100.000 euro nel 2024 determina la fuoriuscita nello stesso anno, con obbligo di assoggettamento ad IVA «a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite».

 

Lo Studio Damiani, fondato a Roma nel 2005, offre consulenza ad aziende e privati.
Siamo specializzati nel settore delle Pratiche Amministrative e nella gestione di formalità e adempimenti verso Enti e Pubbliche Amministrazioni in generale.
Marco Damiani - Commercialista Roma EUR
Marco Damiani
Dottore Commercialista