Residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti: nuove regole
Con la circolare 20/E del 4 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate illustra le nuove regole in materia di residenza fiscale di persone fisiche, società ed enti, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (decreto fiscalità internazionale).
Nelle istruzioni operative emanate dall’Agenzia, la nuova definizione di domicilio privilegia le relazioni personali e familiari e introduce il criterio della presenza fisica nel territorio dello Stato.
La residenza delle persone fisiche
Nella circolare vengono illustrate le modifiche apportate all’art. 2, comma 2 del Dpr 917/1896, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e utilizzabili per l’individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche, ai fini della tassazione del reddito.
In base alle nuove disposizioni sono considerate residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni in un anno, 184 per l’anno bisestile) hanno:
- la residenza in Italia ai sensi del Codice civile;
- il domicilio in Italia, inteso quale luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona;
- la presenza fisica in Italia;
- l’iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente, salvo prova contraria.
Tali condizioni sono tra loro alternative: la sussistenza di una sola di esse è sufficiente a radicare la residenza nel territorio dello Stato.
La residenza delle società e degli enti
Secondo le nuove regole, le società e gli enti sono considerati residenti se, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno nel territorio italiano la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale.
Anche in questo caso i criteri sono alternativi, basta che ricorra uno solo di essi per configurare la residenza nel territorio dello Stato.
Le nuove regole sono in vigore dal 1° gennaio 2024 per le società e gli enti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, mentre per quelli per cui l’esercizio non coincide con l’anno solare la determinazione della residenza è valida dal periodo successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023.
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